COSTI DELLA MEDIAZIONE
Ai sensi del D. lgs n. 28/2010 modificato dal D. lgs n. 149/2022 e attuato dal D. M. n. 150/2023.
Indennità in vigore per le domande di mediazione protocollate a far data dal 15 novembre 2023.
A far data dal 15 novembre 2023, in forza del D.M. 150 del 14.10.2023, per il primo incontro di mediazione, la parte istante con il deposito della DOMANDA DI MEDIAZIONE e la parte convenuta con l’ADESIONE alla domanda di mediazione, sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, comprendente le spese di avvio (art.28 co.4) del procedimento di mediazione e le spese di mediazione (art.28 co.5), secondo le tabelle esplicative qui riportate.
TABELLA A
(art.31, comma 1 D.M. 150 del 24.10.2023)
ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE
Fino a € 1.000,00 | € 80,00 | € 160,00 |
Da € 1.001,00 Fino a € 5.000,00 | € 160,00 | € 290,00 |
Da € 5.0001,00 Fino a € 10.000,00 | € 290,00 | € 440,00 |
Da € 10.001,00 Fino a € 25.000,00 | € 440,00 | € 720,00 |
Da € 25.001,00 Fino a € 50.000,00 | € 720,00 | € 1.200,00 |
Da € 50.001,00 Fino a € 150.000,00 | € 1.200,00 | € 1.500,00 |
Da € 150.001,00 Fino a € 250.000,00 | € 1.500,00 | € 2.500,00 |
Da € 250.001,00 Fino a € 500.000,00 | € 2.500,00 | € 3.900,00 |
Da € 500.001,00 Fino a € 1.500.000 | € 3.900,00 | € 4.600,00 |
Da € 1.500.001,00 Fino a € 2.500.000 | € 4.600,00 | € 6.500,00 |
Da € 2.500.001,00 Fino a € 5.000.000 | € 6.500,00 | € 10.000,00 |
Da € 5.000.001,00 Fino a ...oltre... | +0,2% | +3% |
MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti degli importi possono essere eseguiti:
– in contanti presso la segreteria dell’OdM PRO CONCILIA.
– a mezzo bonifico bancario riportando le seguenti indicazioni
• IBAN: IT 24 I030 3217 0000 1000 0005 306
• Banca Credem, agenzia di Ragusa (RG) via Archimede n.156
• Causale: (Med. nr.) – (nominativo parte istante vs nominativo parte chiamata).
• Beneficiario: Soc. Pro Concilia Srls
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE
(art.29 D.M. 150 del 24.10.2023)
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.
Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
AGEVOLAZIONI FISCALI
(D.Lgs. 28/2010 riformato e Decreti del 01.08.2023)
Le parti hanno diritto ad accedere alle seguenti agevolazioni fiscali:
1.Credito d’imposta fino ad euro 600,00 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali, per ciascuna procedura di mediazione, fino a un totale annuo di euro 2.400,00 per persona fisica ed euro 24.000,00 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
2. Credito d’imposta fino ad euro 518,00 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
3. Patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato, se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
4. Esenzione dell’imposta di registro, entro il limite di valore di € 100.000, per i verbali di accordo di conciliazione, ovvero l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
5. Esenzione dell’imposta di registro, entro il limite di valore di € 100.000, per i verbali di accordo di conciliazione, ovvero l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
CREDITO D’IMPOSTA
(D.Lgs. 28/2010 riformato e Decreti del 01.08.2023)
Per accedere ai benefici previsti dal credito d’imposta, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione, tramite una piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia in via di allestimento, la fattura intestata al beneficiario, prova dell’avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.
La richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l’accesso ai benefici previsti dal credito d’imposta.