INDENNITÀ
L’indennità comprende:
- SPESE DI AVVIO
- SPESE VIVE
- SPESE DI MEDIAZIONE
- FONDO SPESE per ulteriori servizi
SPESE VIVE
SPESE MEDIAZIONE
Le SPESE DI MEDIAZIONE sono dovute da ciascuna parte, per il proseguimento oltre il primo incontro, quando sia possibile iniziare il procedimento di mediazione ovvero, qualora le parti decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, sottoscrivendo un apposito verbale di proseguimento della procedura e impegnandosi a versare le INDENNITÀ dovute, dando quindi corso effettivo alla mediazione immediatamente o in altro incontro successivo.
Le SPESE DI MEDIAZIONE devono essere corrisposte al momento della sottoscrizione della richiesta di prosecuzione oltre il primo incontro, pertanto l’effettivo pagamento è condizione necessaria per la prosecuzione della procedura e lo svolgimento degli eventuali incontri successivi.
importo in euro IVA esclusa |
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- Fino a € 1.000,00 | € 65,00 |
- Da € 1.000,01 a € 5.000,00 | € 130,00 |
- Da € 5.000,01 a € 10.000,00 | € 240,00 |
- Da € 10.000,01 a € 25.000,00 | € 360,00 |
- Da € 25.000,01 a € 50.000,00 | € 600,00 |
- Da € 50.000,01 a € 250.000,00 | € 1.000,00 |
- Da € 250.000,01 a € 500.000,00 | € 2.000,00 |
- Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00 | € 3.800,00 |
- Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000 | € 5.200,00 |
- Oltre € 5.000.000,01 | € 9.200,00 |
Le SPESE DI MEDIAZIONE sono inoltre suscettibili dei seguenti aumenti previsti dalla normativa vigente (ai sensi dell’art.16 co.4 del D.M.18/10/2010 n.180 e sue ss. mm. e ii.) nell’importo massimo per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della detta Tabella A allegata al decreto:
- può essere aumentato in misura non superiore a 1/5 tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare
- deve essere aumentato in misura non superiore a 1/4 in caso di successo della mediazione
- deve essere aumentato in misura non superiore a 1/5 in caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art.11 del Dlgs n.28 del 2010
- nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera
- del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma.
FONDO SPESE per ulteriori servizi
Le parti istanti o aderenti alla Mediazione potranno richiedere a questo OdM altri servizi, i cui costi non rientrano nelle SPESE DI AVVIO, versando un FONDO SPESE previo pagamento anticipato (in mancanza del versamento anticipato del costo indicato, il servizio non potrà essere erogato).
Sono dovuti euro 73,20 (60,00+iva) per le seguenti ulteriori attività poste a carico di questo OdM:
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- per istanze di rinvio del primo incontro per rappresentato impedimento a presenziare
- per istanze di rinvio del primo incontro per mancato, tardivo o incompleto svolgimento delle incombenze poste a carico della parte
- per istanze di rinvio di incontri successivi al primo che richiedono l’espletamento di ulteriore attività da parte dell’Organismo
- per istanze di incontri di mediazione da tenersi in modalità telematica (videoconferenza)
Le parti istanti o aderenti alla Mediazione potranno richiedere un rinvio del primo incontro di mediazione, o degli incontri successivi al primo, solo in caso di valido e giustificato motivo debitamente documentato.
La parte chiamata in mediazione può chiedere un rinvio del primo incontro solo dopo aver depositato il modulo di ADESIONE ALLA MEDIAZIONE con contestuale pagamento dell’INDENNITÀ.
La richiesta di rinvio deve essere inoltrata entro i due giorni feriali antecedenti la data fissata per l’incontro, con mezzi idonei ad assicurare l’avvenuta ricezione della richiesta.
Le SPESE relative all’INDENNITÀ rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di un diverso mediatore per la formulazione di una proposta conciliativa.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dell’indennità può essere assolto:
- in contanti presso la segreteria dell’OdM PRO CONCILIA
- a mezzo bonifico bancario riportando le seguenti indicazioni
- IBAN: IT 24 I030 3217 0000 1000 0005 306
- Banca Credem, agenzia di Ragusa (RG) via Archimede n.156
- Causale : (Med. nr.) – (nominativo parte istante vs nominativo parte chiamata)
- Beneficiario: Soc. Pro Concilia Srls.