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COSTI DELLA MEDIAZIONE
Ai sensi del D. lgs n. 28/2010 modificato dal D. lgs n. 149/2022 e attuato dal D. M. n. 150/2023.
Indennità in vigore per le domande di mediazione protocollate a far data dal 15 novembre 2023.

A far data dal 15 novembre 2023, in forza del D.M. 150 del 14.10.2023, per il primo incontro di mediazione, la parte istante con il deposito della DOMANDA DI MEDIAZIONE e la parte convenuta con l’ADESIONE alla domanda di mediazione, sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, comprendente le spese di avvio (art.28 co.4) del procedimento di mediazione e le spese di mediazione (art.28 co.5), secondo le tabelle esplicative qui riportate.

PRIMO INCONTRO, INDENNITÀ NELLE MATERIE OBBLIGATORIE

VALORE DELLA LITESPESE DI AVVIOSPESE DI MEDIAZIONETOTALE (IVA esclusa)TOTALE (IVA inclusa)
Fino a € 1.000,00€ 32,00
€ 48,00€ 80,00€ 97,60
Da € 1.001,00
Fino a € 50.000,00
€ 60,00€ 96,00€ 156,00€ 190,32
Da € 50.001,00
Fino a indeterminato
€ 88,00€ 136,00€ 224,00€ 273,28

PRIMO INCONTRO, INDENNITÀ NELLE MATERIE VOLONTARIE

VALORE DELLA LITESPESE DI AVVIOSPESE DI MEDIAZIONETOTALE (IVA esclusa)TOTALE (IVA inclusa)
Fino a € 1.000,00€ 40,00
€ 60,00€ 100,00€ 122,00
Da € 1.001,00
Fino a € 50.000,00
€ 75,00€ 120,00€ 195,00€ 237,90
Da € 50.001,00
Fino a indeterminato
€ 110,00€ 170,00€ 280,00€ 341,60

La DOMANDA DI MEDIAZIONE potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla parte istante.

L’ADESIONE alla domanda di mediazione potrà considerarsi perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla parte convenuta.

La rinuncia della parte istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo in alcun caso al rimborso delle indennità versate (Consiglio di Stato Sentenza n.5230 del 17.11.2015).

Sono altresì dovute le spese per le notifiche di convocazione delle parti; per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi (tramite apposita piattaforma), quando la parte è priva di propria firma digitale; per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’art.16 co.4; per lo svolgimento della mediazione in modalità telematica.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi (art.28 co.6), non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.

Quando il procedimento si conclude con la conciliazione al primo incontro (art.30 co.1), sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla Tabella A del D.M. 150/23, detratte le spese di mediazione (art.28 co.5), con una maggiorazione del dieci per cento.

Quando il procedimento si conclude con la conciliazione in incontri successivi al primo (art.30 co.2), sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla Tabella A del D.M. 150/23, detratte le spese di mediazione (art.28 co.5), con una maggiorazione del venticinque per cento.

Quando il procedimento si conclude senza la conciliazione in incontri successivi al primo (art.30 co.3), sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità alla Tabella A del D.M. 150/23, detratte le spese di mediazione (art.28 co.5).

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell’art.5 co.1 del D.M. 150/23, o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione sono ridotte di un quinto.

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo (art.31 co.3), gli importi massimi della Tabella A, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
a) esperienza e competenza del mediatore designato, su concorde indicazione delle parti;
b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

TABELLA A
(art.31, comma 1 D.M. 150 del 24.10.2023)

ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITEMINIMIMASSIMI
Fino a € 1.000,00€ 80,00€ 160,00
Da € 1.001,00
Fino a € 5.000,00
€ 160,00€ 290,00
Da € 5.0001,00
Fino a € 10.000,00
€ 290,00€ 440,00
Da € 10.001,00
Fino a € 25.000,00
€ 440,00€ 720,00
Da € 25.001,00
Fino a € 50.000,00
€ 720,00€ 1.200,00
Da € 50.001,00
Fino a € 150.000,00
€ 1.200,00€ 1.500,00
Da € 150.001,00
Fino a € 250.000,00
€ 1.500,00€ 2.500,00
Da € 250.001,00
Fino a € 500.000,00
€ 2.500,00€ 3.900,00
Da € 500.001,00
Fino a € 1.500.000
€ 3.900,00€ 4.600,00
Da € 1.500.001,00
Fino a € 2.500.000
€ 4.600,00€ 6.500,00
Da € 2.500.001,00
Fino a € 5.000.000
€ 6.500,00€ 10.000,00
Da € 5.000.001,00
Fino a ...oltre...
+0,2%+3%

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti degli importi possono essere eseguiti:
– in contanti presso la segreteria dell’OdM PRO CONCILIA.
– a mezzo bonifico bancario riportando le seguenti indicazioni
 • IBAN: IT 24 I030 3217 0000 1000 0005 306
 • Banca Credem, agenzia di Ragusa (RG) via Archimede n.156
 • Causale: (Med. nr.) – (nominativo parte istante vs nominativo parte chiamata).
 • Beneficiario: Soc. Pro Concilia Srls

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE
(art.29 D.M. 150 del 24.10.2023)

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.
Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

AGEVOLAZIONI FISCALI
(D.Lgs. 28/2010 riformato e Decreti del 01.08.2023)

Le parti hanno diritto ad accedere alle seguenti agevolazioni fiscali:
1.Credito d’imposta fino ad euro 600,00 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali, per ciascuna procedura di mediazione, fino a un totale annuo di euro 2.400,00 per persona fisica ed euro 24.000,00 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
2. Credito d’imposta fino ad euro 518,00 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
3. Patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato, se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
4. Esenzione dell’imposta di registro, entro il limite di valore di € 100.000, per i verbali di accordo di conciliazione, ovvero l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
5. Esenzione dell’imposta di registro, entro il limite di valore di € 100.000, per i verbali di accordo di conciliazione, ovvero l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

CREDITO D’IMPOSTA
(D.Lgs. 28/2010 riformato e Decreti del 01.08.2023)

Per accedere ai benefici previsti dal credito d’imposta, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione, tramite una piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia in via di allestimento, la fattura intestata al beneficiario, prova dell’avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.
La richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l’accesso ai benefici previsti dal credito d’imposta.