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Cos’è la Mediazione

Ebbene, la mediazione è un’attività stragiudiziale con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

Il decreto legislativo, dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, distingue sostanzialmente due tipologie di mediazione:
– Obbligatoria, tecnicamente condizione di procedibilità, (ex lege o per ordine del giudice), quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione.
– Volontaria cioè scelta dalle parti.

Presentata l’Istanza di avvio della procedura di mediazione viene fissato un primo incontro preliminare con un mediatore e le parti.
All’esito dell’incontro preliminare, le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione con esito negativo (senza pagare le indennità della mediazione).
L’esito della procedura viene sempre attestato da un verbale redatto dal Mediatore.
In caso di mancato accordo, il mediatore, può formulare una proposta di conciliazione.
Il giudice può prendere provvedimenti nei confronti della parte che ha rifiutato la proposta.

Chi è il Mediatore

Il mediatore è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione, rimanendo priva, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del procedimento di mediazione.

Il Mediatore è il terzo che favorisce l’incontro della volontà negoziale propria di ognuna delle parti, è quel terzo che non decide per loro ma aiuta loro a raggiungere un obiettivo capace di soddisfare le “loro” reciproche esigenze e bisogni. È colui, che con il suo approccio verso tutte le parti, elabora i dati ricevuti attraverso una vera e propria catalisi ossia quel processo di reazioni che facilitano le soluzioni.

Quanto costa la mediazione

L’Organismo di Mediazione PRO CONCILIA ha costi contenuti della procedura di mediazione, perché ha adottato tariffe più basse.
Niente più aggravi di costi onerosi di un procedimento ordinario, e niente più costi indeterminabili per i diversi gradi di giudizio.

Inoltre
– In caso di esito positivo della mediazione le parti maturano un credito di imposta pari all’indennità corrisposta entro il limite massimo di  € 500,00.
– In caso di esito negativo della mediazione il credito di imposta è ridotto alla metà.

Spese di avvio della procedura di mediazione e indennità

Le spese di avvio della procedura di mediazione sono dovute:
– dalla Parte Istante al momento del deposito dell’istanza di mediazione € 126,00 + comunicazioni alle parti chiamate.
– e dalla Parte Chiamata se intende partecipare € 126,00.

L’Indennità di mediazione è dovuta qualora le parti decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, sottoscrivendo un apposito verbale di proseguimento della procedura e impegnandosi a versare quindi le indennità dovute, dando quindi corso effettivo alla mediazione immediatamente o in altro incontro successivo.

Chi paga la procedura di mediazione

Le Spese di avvio della procedura di mediazione e le Indennità sono dovute sia dalla Parte Istante e sia dalla Parte Chiamata in mediazione.

La presenza delle parti è necessaria

La presenza delle Parti è si certamente necessaria e questo aspetto è sufficientemente chiarito dalla normativa che all’ art.8 co.1 D.Lg. 28/2010 (come modificato dall’art.84 del D.L. 69/2013), così recita: “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.
Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”.

A tal proposito, giova far presente che, diverse pronunce dei Tribunali hanno ritenuto non correttamente assolta la condizione di procedibilità laddove le parti non erano presenti personalmente al primo incontro di mediazione.